Art. 2.
(Sanzioni penali).
1. Chiunque stipula, in forma segreta, un trattato o un accordo internazionale, idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle
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relazioni internazionali, è punito ai sensi dell'articolo 264 del codice penale.
2. Alla stessa pena prevista ai sensi del comma 1 soggiace chiunque altera o distrugge i documenti relativi a trattati o ad accordi internazionali stipulati in forma segreta.