Art. 2.
(Sanzioni penali).

      1. Chiunque stipula, in forma segreta, un trattato o un accordo internazionale, idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle

 

Pag. 7

relazioni internazionali, è punito ai sensi dell'articolo 264 del codice penale.
      2. Alla stessa pena prevista ai sensi del comma 1 soggiace chiunque altera o distrugge i documenti relativi a trattati o ad accordi internazionali stipulati in forma segreta.